
Tenuità del fatto e spaccio di stupefacenti
Può essere applicata la tenuità del fatto nei processi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti?
L’ipotesi di particolare tenuità del fatto è disciplinata dal legislatore all’art. 131 bis c.p. che stabilisce che la punibilità è esclusa quando:
- per le modalità della condotta;
- per l’esiguità del danno o del pericolo;
valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., volto a disciplinare il potere discrezionale del giudice della «valutazione agli effetti della pena» del reato, risulti che:
- l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
I Giudici della terza Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 36616 del 24 luglio 2017, hanno annullato la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino dell’11 giugno 2015, che a sua volta confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 3 giugno 2014 con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, «limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Torino».
La richiesta di applicazione, nel caso in esame, dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto – ex art. 131 bis c.p. – formulata dal difensore nell’interesse dell’imputato veniva disattesa dalla Corte di Appello, assumendo la Corte «l’esistenza di plurime denunce per reati inerenti agli stupefacenti.».
Il difensore dell’imputato, pertanto, ricorreva per Cassazione sostenendo che «la mera denuncia non poteva equivalere ad avere commesso il reato.».
I Giudici della terza Sezione penale hanno chiarito come, nel caso di sussistenza «di mere “denunce” ormai risalenti» benché in tema di stupefacenti, non si può escludere l’applicabilità della particolare tenuità del fatto sulla base della sussistenza di pregresse denunce in capo all’imputato.
Ed invero, I Giudici di legittimità hanno evidenziato come il Giudice di merito si era limitato a disattendere la richiesta formulata dal difensore di applicazione, nel caso in esame, dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto sulla scorta di una «verifica circa l’esistenza di mere “denunce” ormai risalenti, in ordine al cui destino nulla è stato aggiunto o chiarito.».
A ciò si aggiunga che, sempre secondo gli Ermellini, nel caso de quo «Neppure è stato allegato se sia stato dato corso ad un procedimento penale, ed ancor meno se vi sia stato un accertamento giudiziale in proposito (tanto più che, dato il tempo ormai trascorso, le vicende avrebbero dovuto trovato la loro definizione).».
Per tale motivo, i Giudici della terza Sezione penale della Cassazione decidevano che nel caso in esame «Certamente non può ravvisarsi, allo stato, la sicura esistenza di clausole ostative» in ordine alla astratta compatibilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, «tenuto conto dell’opzione esegetica adottata dalla Corte territoriale.».
Si segnala:
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Cass. pen., Sez. 3, 22 febbraio 2017, n. 36616;
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Cass. pen., Sez. unite, 25 febbraio 2016, n. 13681;