
Ryanair: voli cancellati e diritti del passeggero
La compagnia aerea low-cost Ryanair in seguito al comunicato apparso sulla propria pagina Facebook «Abbiamo mancato gli obiettivi fissati per le ferie dei nostri piloti e stiamo lavorando duro per smaltirli in tempo» ha proceduto alla cancellazione di numerosi voli, con una media di 40-50 al giorno, e ciò avverrà fino al 28 ottobre 2017.
Quali i diritti del passeggero nel caso di voli cancellati?
I diritti del passeggero tra rimborso o riprotezione, compensazione e assistenza
Il diritto al rimborso, compensazione e assistenza è espressamente previsto dalla Carta dei diritti del passeggero nonché dal Regolamento CE n. 261/2004 sui Diritti dei Passeggeri in caso di disservizi nel trasporto aereo .
In caso di cancellazione del volo quali sono i diritti del passeggero?
Il Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce espressamente che in caso di cancellazione del volo dovuta a circostanze eccezionali (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, scioperi), e non è questo il caso, il passeggero ha diritto:
- alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti
- all’assistenza (art. 9 Reg. CE 261/2004).
In caso di cancellazione del volo non dovuta a circostanze eccezionali, il passeggero ha diritto:
- alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti;
- alla compensazione pecuniaria;
- all’assistenza (art. 9 Reg. CE 261/2004).
Il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria non scatta, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. C) del Reg. CE 261/2004, solo nelle seguenti ipotesi:
- siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure
- siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
I predetti diritti del passeggero, tranne quello tra il rimborso e la riprotezione su un volo alternativo, ricorrendone le predette condizioni sono da intendersi cumulatavi e non alternativi tra loro.
Tutti i passeggeri interessati dalla cancellazione dei voli devono pertanto prestare molta attenzione a quando ricevono la notifica per iscritto da Ryanair sull’annullamento del volo, comunicazione che deve, si badi, essere inviata a ciascun passeggero singolarmente non essendo, ai sensi dell’art. 14, co. 2, del Reg. CE 261/2004, assolutamente sufficiente l’annuncio generale postato dalla compagnia aerea Ryanair sulla propria pagina Facebook.
L’onere della prova ai sensi dell’art. 5, co. 4, Reg. CE 261/2004, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria è espressamente previsto nel suo ammontare dall’art. 7 del Reg. CE 261/2004 e viene quantificato in relazione alla tratta aerea (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza in km:
- VOLI INTRACOMUNITARI inferiori o pari a 1500 km € 250
- VOLI INTRACOMUNITARI superiori a 1500 km € 400
- VOLI INTERNAZIONALI inferiori o pari a 1500 km € 250
- VOLI INTERNAZIONALI tra 1500 e 3500 km € 400
- VOLI INTERNAZIONALI tratte superiori a 3500 km € 600
La compensazione può essere ridotta del 50% se la riprotezione comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore (sulla base delle distanze chilometriche) rispetto all’orario del volo originariamente prenotato.
Modalità di richiesta
Tutti i Passeggeri che hanno subito o subiranno una cancellazione del volo da parte della compagnia aerea Ryanair e intendano reclamare, dovranno in primo luogo:
- rivolgersi alla compagnia aerea che ha operato il volo e/o al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto allegando al reclamo copia del biglietto e delle ricevute di eventuali spese sostenute a causa del disservizio;
- solo nel caso in cui la risposta della compagnia aerea non sia pervenuta entro sei settimane dall’invio del reclamo o sia ritenuta non coerente con quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/2004, si potrà presentare reclamo all’ENAC, compilando il modulo on-line.
La lista completa e aggiornata dei voli cancellati è reperibile al seguente link: https://www.ryanair.com/it/it/info-utili/Centro-assistenza/aggiornamenti/cancellazioni