
Avvocato sono stato condannato per la commissione di reati sessuali ai danni di minorenni posso richiedere l’applicazione di misure alternative alla detenzione?
Caro Tizio, per poter richiedere l’applicazione di una delle misure alternative alla detenzione, in caso di condanna per reati sessuali ai danni di minorenni, il nostro ordinamento penitenziario (art. 4 bis co. 1 quater ord. pen.) esige che il condannato si sia sottoposto, per almeno un anno, all’osservazione scientifica della personalità.
Osservazione che deve essere condotta collegialmente.
La sottoposizione, per almeno un anno, all’osservazione scientifica della personalità, tra l’altro, è requisito di ammissibilità della richiesta.
Avvocato ma io ho già svolto, prima dell’esecuzione della pena, un percorso psico-rieducativo.
Allora, Tizio, come chiarito dalla Giurisprudenza, l’osservazione scientifica della personalità, da svolgersi durante il periodo di espiazione della pena in carcere, «non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti.».
Pertanto, come chiarito dalla Giurisprudenza, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, il percorso psicologico intrapreso – da libero e privatamente – come periodo di osservazione da computare all’annualità richiesta dalla legge per la valutazione personologica e comportamentale per tutti i condannati di reati a sfondo sessuale, non può essere preso in considerazione.
Tale percorso non sostituisce il requisito dell’osservazione scientifica della personalità previsto dall’art. 4 bis ord. pen., comma 1 quater.
- vd. Cass. pen., Sez. I, sentenza 18 marzo 2022, n. 9228; Cass. pen. sez. I, 22/6/2020, n. 23822; Cass. pen. sez. I, 09/04/2019, n. 39985; Cass. pen. sez. I, 07/11/2018, n. 12138.