
Onere probatorio del danneggiato da una Azienda Ospedaliera
Qual è l’onere probatorio che ricade sul “paziente” danneggiato da una Azienda Ospedaliera?
A chiarire i termini della questione ci ha pensato, ancora una volta, la sezione 3 civile della Suprema Corte di Cassazione.
Il caso posto all’attenzione dei Giudici di legittimità riguardava l’impugnazione proposta da parte di una struttura sanitaria avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’Azienda Ospedaliera ritenendo sussistente sia la responsabilità della predetta struttura sanitaria per il c.d. inadempimento contrattuale nonché la c.d. responsabilità da contatto sociale del sanitario della struttura sanitaria che aveva proceduto all’asportazione di un rene.
Precisamente, il sanitario «aveva diagnosticato una neoplasia in base alla presenza di una estesa neoformazione evidenziata dalla indagine ecografica, confermata dal risultato della TAC all’addome, omettendo tuttavia di approfondire la indagine diagnostica mediante esecuzione di esame bioptico estemporaneo, essendo risultato affetto l’organo asportato, al successivo esame istologico, da una patologia infettiva (pielonefrite xantogranulomatosa con ampia area emorragica) che avrebbe richiesto una nefrectomia soltanto parziale in luogo della asportazione totale dell’organo.»
Ebbene, i Giudici di legittimità – in merito alla sussistenza della c.d. responsabilità contrattuale dell’Azienda Ospedaliera ed al conseguente onere probatorio del paziente danneggiato – hanno precisato che:
- «Deve al riguardo essere ribadito il principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013).»
In merito, invece, al secondo motivo di ricorso avanzato dall’Azienda Ospedaliera secondo cui:
- «le risultanze della c.t.u. medico-legale non consentivano di pervenire ad accertare la incidenza eziologica della omessa diagnosi sulla successiva asportazione totale del rene, in quanto l’ausiliario aveva ritenuto che la esecuzione dell’esame bioptico estemporaneo non avrebbe consentito con certezza di pervenire ad una corretta diagnosi, essendo comunque estremamente difficoltoso distinguere la infezione dal carcinoma.»
la Corte ha precisato che «la difficoltà di pervenire comunque ad una diagnosi differenziale non vale ad escludere la astratta idoneità della indagine non effettuata” ad individuare la corretta patologia, e quindi ad impedire» nel caso in esame «l’erronea asportazione totale del rene».
Si legga: Cass. Civile, Sez. 3, sent. del 13/10/2017, num. 24073.