omessa rimozione della struttura balneare

OMESSA RIMOZIONE DELLA STRUTTURA BALNEARE AL TERMINE DELLA STAGIONE.

CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE O IRRILEVANTE? 

Si segnala ai lettori la decisione assunta dal Tribunale di Lecce riguardo alla mancata rimozione di una struttura balneare realizzata a seguito di regolare rilascio di permesso di costruire c.d. stagionale ma non rimossa al termine periodico di scadenza.

Il Giudice leccese “lungo l’ardito viaggio verso una possibile condanna” intrapreso a bordo della sentenza segnalata – prima di giungere a una pronuncia assolutoria – analizza, con solerzia e dovizia, le diverse problematiche di diritto sottese:

  • sia al concetto di “precarietà” e di “stagionalità” dei manufatti;
  • sia alla necessità o meno del rilascio del c.d. permesso di costruire c.d stagionale;
  • sia all’impatto sul territorio cagionato da una struttura stagionale amovibile c.d. intermittente che da una struttura stagionale amovibile ma “mai rimossa” alla luce della L. R. Puglia 10 aprile 2015 n. 17 e del Piano Regionale delle Coste approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011;
  • sia all’operatività nel reato edilizio, quale reato di mera condotta, dell’istituto del reato omissivo improprio o commissivo mediante omissione.

Dopo aver fornito compiute e valide risposte giuridiche agli “elencati ostacoli”, l’estensore termina il proprio viaggio ponendo l’accento sull’esistenza, sia all’interno della normativa nazionale e regionale sia in seno alla stessa giurisprudenza, di non pochi corti circuiti.

Sembra proprio che qualche contatto non sia al posto giusto.”

Il Giudice, pertanto, ha ritenuto di assolvere l’imputato dal reato contestato in quanto “le peculiarità del caso di specie impediscono di ritenere la contestata condotta equivalente tout court a realizzazione di opere in assenza di (o difformità da) autorizzazioni o permessi“.

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OMESSA RIMOZIONE DELLA STRUTTURA BALNEARE AL TERMINE DELLA STAGIONE ultima modifica: 2017-07-19T19:36:02+01:00 da Giovanni Solito

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