
Avvocato sono proprietario di una casa che affitto per le vacanze, posso non comunicare le generalità dei soggetti alloggiati alla questura? L’omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è reato?
Caro Tizio, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, cd TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), all’art. 109 prevede che «I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti».
Il comma 3 del citato articolo prevede, altresì, che «Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 (i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere) comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali», mentre per il caso di soggiorni non superiori a ventiquattro ore la comunicazione deve essere fatta entro le sei ore successive all’arrivo (D.L. n. 53/2019 conv. con la L. n. 77/2019).
L’interpretazione autentica.
Avvocato ma se io affitto il mio appartamento per un tempo inferiore a 30 giorni devo comunque comunicare le generalità dei soggetti alloggianti alla questura?
L’omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è reato?
Certo Tizio, con il D.L. n. 113/2018, art. 19 bis comma 1, conv. con la L. n. 132/2018, che fornisce una c.d. interpretazione autentica dell’art. 109 TULPS, si è disposto che «L’art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.».
La legislazione nazionale del turismo e l’omessa comunicazione dei soggetti alloggiati.
Avvocato e cosa mi dice della legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001)?
Con tale legge, Tizio, e precisamente con l’art. 8 è stato riscritto per intero l’art. 109 TULPS, ma non è stata prevista alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa.
Ed infatti, l’art. 8 comma 3 della legislazione nazionale del turismo dispone semplicemente che i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere «Sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.».
Tuttavia, la mancata previsione di una sanzione da parte della legislazione nazionale del turismo ha determinando, di fatto, l’applicazione della sanzione penale ai sensi dell’art. 17 TULPS secondo cui «le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad € 206.»
Il codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. L’omessa comunicazione dei soggetti alloggiati è reato?
Caro Tizio, non è tutto, perché con il codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. n. 79/2011) è stata espressamente abrogata la legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001) e con decreto semplificazione del governo Monti (D.L. n. 201/2011, conv. nella L. n. 214/2011) è stata prevista (art. 40, comma 1) una semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109 TULPS:
«Entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 (tra i quali figurano i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere) comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»
L’omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è reato?
Avvocato ma, in conclusione, l’omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati alla questura è reato?
In conclusione, rispondendo alla tua domanda, Tizio, ti devo dire che l’abrogazione della legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001), ad opera del codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (D.Lgs. n. 79/2011, art. 3 lett. l), non può influire sulle modificazioni apportate dalla medesima legge all’art. 109 TULPS che deve, quindi, ritenersi tuttora vigente nella formulazione introdotta dalla legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001), con la conseguente rilevanza penale dell’omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati alla questura ai sensi dell’art. 17 TULPS.
Ad oggi quindi, caro Tizio, la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è prevista dalla legge come reato, secondo la formulazione del vigente art. 109, comma 3, TULPS, e la condotta di omessa comunicazione è sanzionata dall’art. 17 del TULPS con «l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad € 206.».
Ciò trova conferma, come chiarito dalla recentissima Giurisprudenza, «nel fatto che il successivo D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011 (decreto semplificazione del governo Monti), che all’art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109 TULPS e modifica il solo comma 3, fa riferimento al testo di detto articolo formulato dalla L. n. 135 del 2001, e, dunque, lo considera vigente anche dopo l’intervenuta abrogazione della legge del 2001.
A conforto di tale interpretazione vi è la legge di interpretazione autentica del 2018 che, parimenti, dimostra che, per il legislatore, la disposizione è in vigore.».
In buona sostanza
Dunque, caro Tizio, per non incorrere in alcuna sanzione la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati deve essere fatta alla questura territorialmente competente:
- in caso di soggiorni non superiori a ventiquattro entro le sei ore successive all’arrivo (art. 109, comma 3, TULPS come modificato dal D.L. n. 53/2019 conv. con la L. n. 77/2019);
- in tutti gli altri casi entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo (art. 109, comma 3 TULPS).
- vd. Cass pen., Sez. III, 1 marzo 2022, n. 7128; Cass. pen. Sez. I, 17 novembre 2020, n. 35573.