Legge annuale per il mercato e la concorrenza

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (Legge 4 agosto 2017, n. 124)

Si segnala che oggi 29 agosto 2017 entra in vigore la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) pubblicata in data 14 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 189.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) consta di un solo articolo e ben 192 commi.

Alla luce delle intenzioni del legislatore che emergono chiaramente dall’art. 1, comma 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, e che sono

«finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.»;

ripercorriamo, per punti salienti, le principali novità apportate in tema di assicurazioni, modifiche al c.d. decreto Bersani bis, servizi postali, energia e professionisti.

Assicurazioni

Il comma 2 pt. 1 dell’art. 1 prevede che «Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative   all’assicurazione obbligatoria,   comprensive   di   ogni   rischio   derivante   dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.».

Il successivo comma 6 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede in capo agli intermediari assicurativi un vero e proprio obbligo informativo in favore del consumatore prima della sottoscrizione di un contratto assicurativo di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

Gli intermediari, stabilisce il legislatore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari.

Tale obbligo è rafforzato dall’espressa previsione al successivo comma 4 dell’art. 1 dall’ipotesi di nullità del contratto, rilevabile solo in favore del cliente, nel caso manchi la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazione predette.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (comma 4, prima allinea, art. 1) prevede anche l’applicazione da parte delle imprese di assicurazione di sconti obbligatori in favore del cliente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  • nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
  • nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti le d. “scatole nere” o meccanismi equivalenti;
  • nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

La presenza di una delle predette condizioni, si badi, deve essere verificata in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto.

I criteri e le modalità degli sconti obbligatori avverranno sulla base di un regolamento adottato dall’IVASS.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel disciplinare i casi in cui devono essere applicati gli sconti obbligatori al cliente, stabilisce altresì che le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti   dall’IVASS, devono definire, in sede di preventivo e nel contratto, uno sconto significativo – in valore assoluto e in percentuale -rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato e ciò a fronte della riduzione del rischio.

Lo sconto predetto sarà applicato ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza al comma 7 dell’art. 1 prevede che il regolamento dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dovrà essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (data di entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza: 29 agosto 2017, scadenza del termine di 90 giorni per l’adozione del regolamento da parte dell’IVASS: 27 novembre 2017).

La LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 prevede espressamente all’art. 1, comma 9, attraverso l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 148 del codice delle assicurazioni private, la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

A tal fine, l’impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Un’altra ipotesi di sconto obbligatorio e “significativo” è prevista dal comma 11 dell’art. 1 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

Tutti gli sconti obbligatori previsti dalla LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 12) dovranno, si badi, essere indicati in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall’impresa all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.

La LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 all’art. 1 comma 14 prevede l’introduzione all’art. 134 del codice delle assicurazione private, dopo il comma 4-ter, del comma 4-ter.1.

Il legislatore attraverso la predetta disposizione normativa stabilisce che «Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Pertanto l’installazione di c.d. “scatole nere” o meccanismi equivalenti, oltre a comportare in favore del cliente dell’applicazione di sconti obbligatori, fa si che le variazioni peggiorative apportate nel caso di sinistri, alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio, devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza al comma 15 dell’art. 1 prevede, inoltre, rilevanti novità anche per ciò che concerne l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente nel solo caso, si badi, di danni a cose.

Ed invero è prevista l’aggiunta all’art. 135 del codice delle assicurazioni private dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pertanto:

  • L’identificazione dei testimoni, secondo la LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, deve risultare «dalla denuncia del sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta;
  • In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta;
  • L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta; (3-bis)
  • In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro   tempestiva identificazione; (3-ter)
  • Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare». (3-quater)

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza si preoccupa altresì di porre rimedio, si spera una volta per tutte, all’individuazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri da adottare nel caso di risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni.

Ed infatti, all’art. 1 comma 17, il legislatore stabilisce, al fine di garantire un effettivo risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, che «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

  • delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  • del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.». (data di entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza: 29 agosto 2017, scadenza del termine di 120 giorni per l’adozione della Tabella unica nazionale: 27 dicembre 2017)

La tabella unica nazionale sarà redatta, secondo la LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

È previsto l’aggiornamento annuale degli importi stabili dalla tabella unica nazionale da adottarsi con decreto del Ministero dello sviluppo, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

La tabella unica nazionale sarà applicata ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica il cui termine ultimo scadrà il 27 dicembre 2017.

Il comma 19 dell’art. 1 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 prevede la sostituzione dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private inerente il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità.

Ed invero, si stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

Come per la precedente tabella la Legge annuale per il mercato e la concorrenza stabilisce l’aggiornamento annuale degli importi.

Modifiche al c.d decreto Bersani bis

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede altresì sostanziali modifiche in senso più favorevole al consumatore alla Legge 2 aprile 2007, n. 40 nel caso di:

  • spese relativo al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore che devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.

Il comma 41 dell’art. 1 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 prevede espressamente che «Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto.

In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.».

Si prevede, altresì, che le c.d. offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni non possono avere durata superiore a ventiquattro mesi nonché si prevede che nel caso di risoluzioni anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui in precedenza, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Vieppiù, il legislatore con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza pone fine all’annoso problema dei costi aggiuntivi, addebitati al cliente, dovuti ai servizi offerti da terzi.

Difatti, al comma 41 dell’art. 1, pt. 3-quater il legislatore impone l’assoluto «divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi».

Servizi Postali

La principale novità in tema di servizi postali è contenuta al comma 57, lett. B), dell’art. 1 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Il legislatore, difatti, stabilisce che a partire dal 10 settembre 2017 avrà termine il monopolio di Poste S.p.A. sull’invio di raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie (multe e notifiche) previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Energia

Il comma 59 dell’art. 1 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 prevede la fine dell’obbligo di passare al mercato di salvaguardia per quei consumatori che al 1° luglio 2019 non avranno ancora scelto il proprio fornitore di energia.

Avvocati

All’art. 1, comma 141 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza si legge che il legislatore al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense ha previsto la possibilità di svolgere la professione forense anche in forma societaria (società di persone, società di capitali o a società di cooperative).

Le predette società professionali devono, secondo quanto stabilito dal legislatore, essere «iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine   territoriale   nella   cui circoscrizione ha sede la stessa società».

Per la regolare costituzione delle società professionali è necessario che «almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati».

L’esercizio della professione forense in forma societaria tuttavia non fa venir meno «il principio della personalità della prestazione professionale.».

Tant’è vero che al comma 141, pt. 3, dell’art. 1 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza è espressamente previsto che «L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.».

Ai successivi pt. 4, 5, 6 del comma 141 dell’art. 1 della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 è previsto che:

  • la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
  • la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
  • le società di professionisti sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Il comma 141, pt. 6 lett. D), dell’art. 1 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede la soppressione delle parole «a richiesta» contenute all’art. 14, comma 5, della LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 recante norme sulla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (entrata in vigore il 2 febbraio 2013).

Pertanto il professionista è tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Notai

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza al comma 143, lett. A) pt. 1 dell’art. 1 prevede che il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila.

Viene esteso l’ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: le funzioni, fino ad oggi limitate al solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata, potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d’appello se questo comprende più regioni.

Il registro delle successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del notariato.

Per la costituzione di srl semplificate continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio non essendo ammessa la possibilità di costituzione solo mediante scrittura privata.

La legge interviene anche sul tema della pubblicità professionale dei notai, allineandone la disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137 del 2012).

Scarica la Legge.

LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA ultima modifica: 2017-08-28T19:33:48+01:00 da Giovanni Solito

Studio Legale Solito, via Luigi Scarambone, 21A - 73100 Lecce
Tel. 320 8085956 e-mail: info@studiolegalesolito.com
© 2017 Avv. Giovanni Solito - P.I. 04671770750
Copyright - Deontologia Forense - Note Legali - Mappa del sito
Privacy Policy

logo-footer

                    

Secured By miniOrange