
La Riforma del Processo Penale: approvato in data 15 marzo 2017 il ddl n. 2067 recante “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all’Ordinamento Penitenziario”.
Come cambia la durata del processo penale alla luce delle modifiche in tema di prescrizione.
Il 15 marzo 2017 il Senato ha approvato il d.d.l. 2067 – c.d. riforma Orlando – contenente modifiche al codice penale e a quello di procedura penale nonché un’ampia delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.
Le più importanti novità del disegno di legge interessano le disposizioni normative in tema di prescrizione contenute nel Libro I, Titolo VI del codice penale e precisamente agli articoli da 158 a 161.
Modifica dell’art 159 c.p.
E’ prevista la modifica del co. 1, n. 1) e 2), dell’art. 159 c.p. e pertanto il corso della prescrizione, oltre a rimanere sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, sarà sospesa anche nei casi di:
- autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
- deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
Dopo il numero 3 bis) è aggiunto il seguente:
«3 ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria».
Dopo il co. 1 sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
- dal termine previsto dall’art. 544 del c.p.p. per il deposito della sentenza di condanna primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
- dal termine previsto dall’art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
I periodi di sospensione di cui al co. 2 sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’art. 604, co. 1, 4 e 5 bis, c.p.p..
Se durante i termini di sospensione di cui al co. 2 si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al co. 1, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.»;
È prevista, infine, l’abrogazione del co. 2.
Modifiche agli artt. 160 e 161 c.p.
Sono previste modifiche al co. 2 dell’art. 160 attraverso l’inserimento della causa di interruzione del corso della prescrizione anche nel caso di interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M., così come all’art. 161 c.p. prevedendo che l’interruzione della prescrizione avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Al 2 co. dell’art. 161 c.p. viene stabilito che l’interruzione della prescrizione non potrà comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.
Il d.d.l. prevede, infine, un norma transitoria per gestire i casi particolari che scaturiscono dalla differenza fra il vecchio trattamento e il nuovo e pertanto le modifiche in materia di prescrizione verranno applicate ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
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Non può non evidenziarsi, tuttavia, che il presente disegno di legge, il cui fondamento è costituito a dire del legislatore dalla «pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole», se per un verso prevede l’introduzione di diversi strumenti acceleratori del processo, per l’altro, attraverso proprio le modifiche agli articoli da 158 a 161 c.p. in tema di prescrizione, finisce per porsi in aperto contrasto con l’intento dichiarato.
MATERIALE DA CONSULTARE:
- Disegno di Legge Orlando.
- Il testo approvato dal Senato in data 15 marzo 2017.
- Per ulteriori approfondimenti si leggano le riflessioni del Prof. Pulitanò e del Prof. Spangher.