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INTERCETTAZIONI E ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO 

Si segnala la pubblicazione sul sito della Corte Suprema di Cassazione della sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale con cui i Giudici di legittimità, analizzando il mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, si soffermano sulla necessità, sia nella fase della richiesta che in quella della autorizzazione giudiziale, dell’onere motivazionale rafforzato.

La sentenza n. 36874 è di particolare importanza perché, nonostante richiami principi già espressi in altre pronunce dalla Corte «secondo cui la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta ed autorizzata […] Con la conseguenza che, nel caso in cui un’intercettazione di comunicazione sia disposta applicando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito dalla su citata legge n. 203/1991) con riguardo ad una prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili a suddetta area.», afferma tuttavia come sia necessario «il rispetto di un onere motivazionale rafforzato ai fini della emissione del provvedimento autorizzativo».

Tale “onere motivazionale rafforzato”, è richiesto in ragione della particolare forza intrusiva del mezzo in questione e del potenziale vulnus che ne potrebbe derivare all’esercizio delle libertà costituzionalmente tutelate assumendo quindi una fondamentale funzione di garanzia.

A tal proposito la Corte osserva che «la imprescindibile funzione del giudice, cui è demandato lo scrutinio dei presupposti di attivabilità delle intercettazioni è quella di affermare in ogni momento il rispetto della legalità del procedimento e non certo quella di prestarsi a “facili aggiramenti” delle norme di legge per compiacere alla richieste del pubblico ministero o di chicchessia”.

Pertanto, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, in ragione della particolare invasività dello strumento tecnologico, esigono «un rigoroso apprezzamento, sia nella fase della richiesta che in quella della successiva autorizzazione giudiziale, della solidità della qualificazione dell’ipotesi associativa, che non può essere configurata come una sorta di illecito “contenitore”, magari senza una specifica individuazione del ruolo e delle condotte relative ai delitti scopo dell’associazione ipotizzata, strumentalizzandone i tratti identificativi al fine di ottenere l’autorizzazione di intercettazione per mezzo del captatore informatico».

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INTERCETTAZIONI E ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO ultima modifica: 2017-10-03T07:54:35+01:00 da Giovanni Solito

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