il caso Riina

 Il caso Riina: la funzione della pena nel rispetto del senso di umanità e dignità.

Qual è la funzione della pena?

I Giudici della prima sezione penale della Cassazione 5 giugno 2017 (ud. 22 marzo 2017), n. 27766, facendo corretto uso dei principi di diritto nazionali e sovranazionali, hanno annullato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva rigettato la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare presentata nell’interesse di Salvatore Riina stante il perdurare delle gravi condizioni di salute.

Prima di procedere con una breve analisi della sentenza “Riina”, che tanto clamore ha suscitato, è opportuno richiamare alla memoria quei principi elaborati dalla Costituente, così come per il reato, anche per la “funzione” della pena.

Tale richiamo alla memoria dei principi Costituzionali in tema di “funzione della pena” è il solo elemento che possa permettere, senza lasciarsi andare a facili e avventate conclusioni, di comprendere la reale funzione della pena nonché le ragioni che hanno condotto i Giudici di Legittimità (sentenza n. 27766/2017) ad annullare l’ordinanza del maggio 2016 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna nei confronti di Salvatore Riina.

Ed invero, all’interno della Nostra Costituzione è dato rinvenire ben sei principi in tema di funzione della pena, precisamente quello:

  1. della necessità della pena, “che si desume dalla correlazione responsabilità-pena come antitesi della responsabilità sociale o legale” (in dottrina F. Mantovani, Diritto Penale. Parte generale – VIII edizione, 744, 2013);
  2. della legalità della pena (art. 25/2 Cost.);
  3. della proporzionalità della pena (artt. 3 e 27/1-3 Cost.);
  4. della personalità della pena (art. 27 Cost.);
  5. l’umanizzazione della pena (art. 27 Cost.);
  6. del finalismo rieducativo della pena (art. 27 Cost.)

Vieppiù, i predetti principi trovano espresso riconoscimento anche all’interno dell’art. 1 sulle Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – L. 26 luglio 1975, n. 354:

  • «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.».

A ciò si aggiunga che la Corte EDU ha esteso progressivamente, tramite un’interpretazione evolutiva ed estensiva dell’art. 3 della Convenzione, la tutela convenzionale al diritto alla salute delle persone detenute.

Tale estensione è stata, da ultimo, ribadita dai Giudici di legittimità proprio con la sentenza 27766/2017 c.d. “Riina”, allorquando si riafferma che «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, affinché la pena non si risolva in un trattamento inumano e degradante, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 27, terzo comma Cost. e 3 Convenzione EDU, lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non deve ritenersi limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita della persona, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino Rv. 244132).».

Ciò si badi, come sottolineato dalla sentenza c.d. “Riina”, a prescindere dalla ritenuta «[…] assenza di un’ incompatibilità dell’infermità fisica del ricorrente con la detenzione in carcere, esclusivamente in ragione della trattabilità delle patologie del detenuto anche in ambiente carcerario, in considerazione del continuo monitoraggio della patologia cardiaca di cui quest’ultimo è affetto e dell’ adeguatezza degli interventi, anche d’urgenza, operati, al fine di prevenire danni maggiori, a mezzo di tempestivi ricoveri del detenuto presso l’Azienda ospedaliera Universitaria di Parma, ex art. 11 legge n.354 del 1975.» da parte del Tribunale di sorveglianza felsineo.

Diritto alla salute che trova tutela diretta nel Nostro ordinamento tramite l’art. 32/1 Cost.

  • «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»

nonché di riflesso anche nell’art. 2 Cost.

  • «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»;

È evidente, per le suesposte argomentazioni, come il diritto alla salute risulti, altresì, intimamente connesso al valore della dignità umana tutelata a sua volta dall’art. 3 Cost.

  • «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali

A tal proposito, non può non evidenziarsi che la stessa Corte Costituzionale ha affermato più volte, nel corso degli anni, la necessità di effettuare il bilanciamento tra valori costituzionali stabilendo che «il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della salute è garantito ad ogni persona come diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti» e rimarcando come questa operazione vuole la attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sempre al diritto alla salute, non è ammissibile che l’esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari. (sent. n. 509/2000)

Pertanto, i Giudici di Legittimità della prima sezione penale con la sentenza n. 27766/2017 non hanno fatto altro, attraverso un uso corretto dei principi di diritto testé detti, che ricordare come il sol fatto di mantenere una persona in carcere nonostante il perdurare di un quadro clinico compromesso può essere contrario al senso di umanità e dignità e perciò risolversi in una detenzione inumana.

Detenzione inumana, si badi non solo vietata dall’ordinamento interno ma anche, come anzidetto, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e che ha già portato nel recentissimo passato alla condanna dello Stato Italiano per violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea.

Al riguardo si leggano la sentenza dell’11 febbraio 2014 “Contrada c. Italia con la quale la Corte EDU ha condannato l’Italia per aver violato gli standard di tutela di cui all’art. 3 CEDU proprio a causa del riconoscimento in capo al ricorrente di esser stato vittima di un trattamento inumano e degradante stante il prolungato stato di detenzione pur in presenza di condizioni di salute particolarmente gravi e:

Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia

Corte EDU, 17 luglio 2012, Scoppola v. Italy, ric. n. 65050/09

Corte EDU, 10 giugno 2008, Scoppola v. Italy, ric. n. 50550/06

Corte EDU, 7 febbraio 2012, Cara-Damiani v. Italy, ric. n. 2447/05

Detto ciò, sarà interessante vedere come il Tribunale di Sorveglianza di Bologna deciderà nuovamente sul “caso Riina” alla luce della sentenza n. 27766/2017 emessa dalla prima sezione penale della Cassazione.

Scarica la sentenza.

IL CASO RIINA ultima modifica: 2017-06-14T14:24:23+01:00 da Giovanni Solito

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