GUIDA SENZA PATENTE

Guida senza patente: illecito amministrativo o reato? 

Cosa rischia chi viene colto alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata?

Certamente la maggior parte di voi saprà che il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 2, comma 2 (in vigore dal 6 febbraio 2016) ha depenalizzato le seguenti fattispecie:

  1. guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
  2. guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti;
  3. guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (ad eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis);
  4. guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa (art. 124, comma 4);
  5. guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento di inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3);
  6. guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11).

In particolare, come chiarito dai giudici di legittimità con la sentenza n. 20338/2017 «con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzionale di guida senza patente, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 15 (già comma 13) prevede(va) la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.»

Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1, in vigore dal 6 febbraio 2016.

La sanzione amministrativa pecuniaria varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro. Secondo le regole generali dettate in tema di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall’art. 202 del codice della strada:

  • entro 60 giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale fissato dalla norma ossia 5.000 euro, con possibilità di ulteriore riduzione dell’importo del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione (euro 3.500).

Tuttavia, dalla abolitio criminis «è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 2, […] precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi “fattispecie autonome di reato”.».

Pertanto, resta invece sanzionata penalmente:

  1. «la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno.»;

nonché

  1. la guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione: non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011.

Si segnala: Cass. pen., Sez. 4, Sent., (ud. 07/03/2017) 28-04-2017, n. 20338.

GUIDA SENZA PATENTE: ILLECITO AMMINISTRATIVO O REATO? ultima modifica: 2017-11-06T14:21:16+01:00 da Giovanni Solito

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