Foglio rosa, stato di ebbrezza e sospensione patente

Foglio rosa, stato di ebbrezza e sospensione patente

Il possessore del foglio rosa colto alla guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcool rischia la sospensione della patente?

Accade spesso che la sospensione della patente venga disposta nel caso in cui l’imputato si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo che non richieda un titolo abilitativo.

Cosa stabilisce in merito il Codice della strada?

L’articolo di riferimento per ciò che concerne il Codice della strada è certamente l’art. 186 intitolato “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e precisamente il comma 2 che prevede, accanto alle pene principali, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o, nei casi più gravi, della revoca.

Pertanto, chi ha già conseguito la patente e viene colto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo è passibile, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 186 del Codice della strada, di sospensione della patente o, nei casi più gravi, di revoca della patente medesima.

Tuttavia, i termini della presente questione concernono la posizione di chi ancora non ha conseguito la patente ma è autorizzato ad esercitarsi alla guida in virtù del rilascio del c.d. foglio rosa.

Cosa dice al riguardo la giurisprudenza?

A tal proposito, i Giudici di legittimità della terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 47589 del 16­/10­/2017, hanno ribadito a chiare lettere che:

«Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso».

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida «[…] può intervenire solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto.»

In definitiva, quindi, si può correttamente affermare che «Il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente (abilitazione alla guida patente ­ conseguita solo successivamente al fatto reato).» e pertanto nel caso non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Si segnala:

  • Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 ­ dep. 29/03/2002, Fugger, Rv. 22103901; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006 ­ dep. 04/11/2006, Fiolo, Rv. 23537201 e Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 ­ dep. 06/05/2013, Cotogna, Rv. 25508101;
  • Cass. pen., Sez. 4, n. 36580 del 4/11/2006;
  • Cass. pen., Sez. 4, n. 19413 del 6/05/2013.
FOGLIO ROSA, STATO DI EBBREZZA E SOSPENSIONE PATENTE ultima modifica: 2017-11-11T12:03:59+01:00 da Giovanni Solito

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