commenti offensivi sui social cosa si rischia

Quello strano senso di intoccabilità da social e i rischi dei commenti offensivi.

Spesso quasi come se fossimo presi da un senso di intoccabilità da social ci lasciamo andare a commenti offensivi nei confronti di qualcuno senza sapere o considerare i rischi a questi connessi.

Nell’ultimo anno anche a causa dei limiti imposti a livello nazionale e internazionale ai normali rapporti sociali per contenere la diffusione del Covid-19 quest’ultimi, più che nel recente passato, si sono svolti in quella realtà parallela data dai social network.

Ma “occhio” a quel che si scrive o posta sui social e, soprattutto, cerchiamo di non farci travolgere, nei commenti e/o post, da stati d’irritazione che potrebbero rivolgersi contro.

Commenti offensivi sui social cosa si rischia?

Quali sono i limiti da tenere a mente affinché i commenti non sfocino nel penalmente rilevante?

A tal proposito, la copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ha chiarito che i commenti (post) sono offensivi quando costituiscono un attacco personale, gratuito diretto alla persona e alla figura professionale.

Il bene protetto dalla norma è l’onore “sociale”, cioè la reputazione di qualcuno in un certo gruppo e in un particolare contesto storico.

I commenti offensivi sui social, pertanto, sono quei post che non comportano una polemica, una critica o uno sfogo, legittimi, ma travalicano il limite della correttezza dato dal diritto di cronaca e dal diritto di critica in quanto colpiscono anche la sfera morale del soggetto.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che nel caso di diffusione dei commenti (post, commenti) tramite social network quest’ultimi integrano il reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità a norma dell’art. 595, comma 3, c.p., in quanto si tratta di una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di soggetti ampliando e aggravando l’offesa con la capacità diffusiva del mezzo adoperato. (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 – 01)

Come si provano i contenuti offensivi?

Per fornire la prova e per dimostrare la paternità dei commenti offensivi sui social integranti la condotta diffamatoria, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione, è superfluo procedere alla richiesta di una rogatoria internazionale presso le sedi dei vari social nel caso in cui il reo non solo abbia firmato il commento offensivo, ma anche qualora quest’ultimo, ricevuta la diffida dall’offeso, abbia provveduto a rimuovere lo scritto denigratorio. (cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21/10/2019) 06-03-2020, n. 9105)

Qual’è il risarcimento del danno morale?

Ai fini del risarcimento del danno da diffamazione sono da considerare l’entità e la diffusione del messaggio denigratorio, la diffusione della diffamazione può generare danno nei confronti di chi la subisce tanto nell’aspetto patrimoniale quanto nell’aspetto non patrimoniale.

Ai fini della prova del danno patrimoniale e non patrimoniale vige nel nostro ordinamento il generale principio dell’onere di allegazione e di prova della richiesta di danno di qualsivoglia natura.

Tuttavia, per ciò che concerne il risarcimento del danno non patrimoniale, come chiarito anche di recente dai giudici di merito, questo può essere liquidato dal giudice in via equitativa.

Il giudice, quindi, potrà utilizzare dei criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale in seguito alla diffusione di uno scritto, idonea a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle c.d. condivisioni, ben oltre la cerchia dei c.d. amici del titolare del profilo. (cfr. Tribunale di Potenza n.864/2018).

Pertanto, pur tenendo presente il generale principio dell’onere di allegazione e di prova, la prova del danno può anche essere data ricorrendo all’elemento notorio e alle presunzioni. (cfr. Tribunale di Vicenza, 15.10.2020, n. 1673/2020)

Ne deriva che, in tali casi, si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione così capillare come è un social network, che raggiunge un ampio pubblico, procura all’offeso una sofferenza morale – certamente – meritevole di ristoro.

Commenti offensivi sui social e automatismo del nesso causale.

L’automatismo del nesso causale, precisano i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, è tanto evidente da far si che il relativo onere di allegazione può ritenersi soddisfatto attraverso il semplice richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28/10/2011) 17-02-2012, n. 6481)

Commenti offensivi sui social cosa si rischia?

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Il social network è il nostro diario? Come si provano i contenuti offensivi? Commenti offensivi sui social cosa si rischia?

Il criterio di valutazione in via equitativa dei commenti offensivi sui social.

Orbene, il criterio di quantificazione/valutazione in via equitativa del danno non patrimoniale dei commenti offensivi sui social può, come precisato dalla Cassazione Penale (cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent. n. 6481/2012), essere applicato in sede penale, non diversamente da quanto avviene in sede civile (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent., n. 9626 del 16/06/2003, Rv. 564299).

In tal caso il giudice è chiamato a tener conto della gravità del reato e dell’entità delle sofferenze patite dal soggetto passivo del reato, nonché delle condizioni sociali di quest’ultimo in relazione alla collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 5944 del 02/07/1997, Rv. 505669).

Con ciò si rende assai chiaro che la valutazione del cd. danno-conseguenza non può andare disgiunta da un’attenta considerazione del fatto illecito (il cd. danno-evento), esaminato in ogni sua componente oggettiva (elevata diffusione dei commenti offensivi, obiettiva gravità delle offese, etc.) e soggettiva (piena intenzionalità, etc.).

Il social network è il nostro diario?

In definitiva ricordiamoci sempre, se non vogliamo incorrere in spiacevoli situazioni, che qualsiasi profilo social non è il nostro diario segreto dove poter scrivere ciò che ci piace e pare senza dover dare conto a nessuno, ma è “luogo aperto al pubblico” in considerazione del fatto che l’accesso è consentito a tutti gli utilizzatori del social network (cfr. Cass. pen. Sez. I, Sent.,12-09-2014, n. 37596; Tribunale di Torino, Sez. 6, Penale, Sent. 21.01.2020, n. 299).

Commenti offensivi sui social cosa si rischia?

I commenti o post offensivi sui social sono puniti dal Nostro legislatore all’art. 595 c.p., comma 3, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa minima di 516 euro oltre ad una condanna al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale in favore della persona offesa.

In definitiva, l’immissione di commenti offensivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. e la relativa competenza per territorio, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, si radica nel luogo di domicilio dell’imputato in applicazione dei criteri suppletivi fissati dall’art. 9, comma 2, c.p.p.. (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 16307 del 15/03/2011 Cc. (dep. 26/04/2011 ) Rv. 249974 – 01 e da ultimo Cass. Pen., Sez. V, 12.01.2021, n. 854

Pertanto, “occhio” a quel che si scrive.

Commenti offensivi sui social cosa si rischia ultima modifica: 2021-01-15T17:24:40+01:00 da Giovanni Solito

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