
In caso di cancellazione del volo, la domanda volta all’ottenimento del risarcimento del danno non è soggetta alla previa proposizione della negoziazione assistita.
Il caso posto all’attenzione del Giudice di Pace presso il Tribunale di Trani concerneva la domanda avanzata dall’attore al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla Compagnia Aerea (convenuta) a seguito della cancellazione di un volo aereo.
La Compagnia Aerea, convenuta, costituitasi in giudizio eccepiva l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta dall’attore, difettando, a suo dire, il previo esperimento della negoziazione assistita.
Orbene, il Giudice di Pace presso il Tribunale di Trani rigettava l’eccezione sollevata dalla convenuta, in quanto «sebbene la Legge di Stabilità 2015, all’articolo 1, comma 249, abbia previsto che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132/2014 costituisce condizione per esercitare in giudizio un’azione, avente ad oggetto un contratto di trasporto e sub-trasporto;, tuttavia l’articolo 3 del predetto Decreto Legge, all’ultimo periodo del primo comma, esclude espressamente l’operatività dell’obbligo di negoziazione assistita con riferimento alle controversie che riguardano “obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”».
In definitiva, secondo l’estensore della sentenza del 20.05.2019, il caso posto alla sua attenzione rientra nella fattispecie testé delineata, in quanto l’attore è una persona fisica che ha acquistato da una Compagnia aerea un biglietto aereo elettronico.
Cosicché, il previo esperimento della negoziazione assistita non era obbligatorio nel caso de quo.