astensione dalle udienze

La disciplina del diritto di astensione dalle udienze penali degli avvocati

L’adesione all’astensione dalle udienze degli avvocati è regolamentata dal Codice Di Autoregolamentazione delle Astensioni dalle Udienze degli Avvocati allegata alla deliberazione 13 dicembre 2007 (pubblicata in G.U. 4 gennaio 2008, n. 3) della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, adottata dalle maggiori sigle di categoria quali Oua, Ucpi, Anf, Aiga, Uncc.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15232 del 30.10.2014 hanno ribadito i precedenti principi espressi nelle sentenze, sempre a Sezioni Unite, Ucciero e Lattanzio, ossia che l’astensione del difensore costituisce esercizio di un vero e proprio diritto costituzionalmente tutelato, la cui norma di copertura è costituita dall’art. 18 Cost. e non dall’art. 40 Cost. posto a tutela del diritto di sciopero, così confermandone la definitiva autonomia rispetto a qualsiasi altra ipotesi di legittimo impedimento partecipativo.

GLI EFFETTI DELL’ADESIONE ALL’ASTENSIONE DEGLI AVVOCATI SUI TERMINI DI PRESCRIZIONE E CUSTODIALI

Nel caso di dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze dei difensori, si rilevi che non opera il limite di sospensione di 60 giorni di cui all’art. 159, co. 1, n. 3 c.p. e pertanto la sospensione del corso della prescrizione può essere disposto, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio procedente, fino al giorno dell’udienza di rinvio (vd. Cass. pen., sez. III, 24.02.2015, n. 11671, Cass. pen., sez. V, 13.06.2014, n. 47072; SS.UU., n. 40187/2014; Cass. Pen. sez. V, 8.2.2010 n. 18071).

In caso di rinvio per astensione di un processo con imputati sottoposti a custodia cautelare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, saranno sospesi i relativi termini, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3920 del 22/09/1997, Gaglione; Sez. 1, n. 1036 del 14/02/2000, Mazzocca; nonché, da ultimo, Sez. 1, n. 12697 del 15/01/2008, Schiavone, secondo cui la sospensione va commisurata all’effettiva durata del rinvio disposto dal giudice; Sez. 5, n. 19646 del 19/04/2011, Ambrosino, Rv. 250178, secondo cui non è necessaria un’esplicita ordinanza dispositiva della sospensione dei termini custodiali).

Principi, questi ultimi, ribaditi recentemente anche dai Giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45535/2015.

LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE QUALI NON È CONSENTITA L’ASTENSIONE

Il Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze all’art. 4 stabilisce i casi nei quali non è consentita l’astensione.
L’art. 4 del predetto Codice differisce da quello di cui alla regolamentazione precedentemente adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, nella parte in cui prevede la possibilità di astensione nelle udienze per incidente probatorio nei casi in cui “non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso”.

Pertanto, l’astensione ai sensi del citato articolo non è possibile:

  1. nell’ambito dell’assistenza di atti di perquisizione e sequestro;
  2. nelle udienze di convalida e afferenti misure cautelari (in questa ipotesi rientrano ovviamente le procedure dinanzi al Tribunale del riesame);
  3. negli interrogatori ex art. 294 c.p.p.;
  4. negli incidenti probatori “urgenti”;
  5. nel giudizio direttissimo (dovrebbe intendersi limitatamente alla sua instaurazione ed agli atti che coinvolgono la libertà personale);
  6. per il compimento degli atti urgenti di cui all’art. 467 c.p.p. (assunzione di prove non rinviabili nel pre-dibattimento);
  7. nei processi con reati per i quali la prescrizione maturi durante il periodo di astensione ovvero, se in fase d’indagine preliminare, maturi entro 360 giorni o, se in fase di merito, entro 180 giorni o se, in sede di legittimità, entro 90 giorni (tale disciplina non è coordinata con le disposizioni processuali che prevedono la sospensione del termine prescrizionale in caso di rinvio per legittimo impedimento, ma la Commissione non ha inteso rinunziare alla disposizione);
  8. nei processi in cui l’imputato si trovi “in stato di custodia cautelare o di detenzione”, ma solo nel caso in cui l’imputato chieda espressamente di essere giudicato (in tal caso il difensore non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale).

È evidente, quindi, che l’astensione è possibile anche nei processi con imputati detenuti, se l’imputato lo consente (ma per non consentirlo deve dichiarare espressamente tale volontà ex art. 420 ter comma 5, ultima parte, c.p.p.).
Nel caso di pluralità di imputati e di posizioni inscindibili, si rilevi che se uno degli imputati detenuti chiede che il processo si celebri nonostante l’astensione, anche i legali di imputati “consenzienti” alla astensione non potranno astenersi.

DIRITTO DI ASTENSIONE IN RELAZIONE ALLE UDIENZE CAMERALI IN CUI LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI NON È OBBLIGATORIA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito in merito alla possibilità di astensione in oggetto indicata che «in relazione alle udienze camerali in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione». (Cass. pen., SS.UU., n. 15232/15)

LA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALL’ASTENSIONE ALLE UDIENZE ESPRESSA DAL DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA O DELLA PARTE CIVILE

Sempre i Giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15232/15 hanno chiarito che la dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze espressa dal difensore della persona offesa o della parte civile non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione. (cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. n. 15232 del 14.4.2015)

MATERIALE DA CONSULTARE:

ASTENSIONE DALLE UDIENZE PENALI ultima modifica: 2017-04-12T19:54:58+01:00 da Giovanni Solito
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